Trasferirsi prima del ricorso non cambia giudice: residenza effettiva e competenza

Il caso. Nel 2019 due coniugi comprano casa nella città dove lavora il marito, a centinaia di chilometri dalla regione d’origine di entrambi. Nata la figlia nel 2022, madre e bambina passano lunghi periodi dai nonni, ma tornano sempre a casa. A fine giugno 2025 partono per le vacanze. A luglio la moglie comunica che non rientrerà. Il 31 luglio il marito chiede la separazione al tribunale della città di residenza; il giorno dopo la moglie si rivolge a quello del paese d’origine. Questo si dichiara incompetente e la moglie ricorre in Cassazione.

La residenza abituale. Nelle cause che riguardano figli minori decide il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale, cioè il centro effettivo della sua vita quando la domanda viene proposta. L’anagrafe non basta: contano i fatti. Richiamando un proprio precedente, la Cassazione ricorda però che quei fatti vanno letti alla luce della «necessità della stabilità e continuità del radicamento territoriale in contrapposizione alla precarietà e contingenza di spostamenti o trasferimenti del minore dovuti a situazioni particolari, presumibilmente collegati al conflitto genitoriale».

La Conferma. La madre sostiene che la bambina ha trascorso nel paese d’origine più di metà della sua vita: 558 giorni su 1.059. Per la Corte [Ordinanza n. 22798 del 6 luglio 2026 la Cassazione], come già per il Tribunale, il calendario non decide. Conta il progetto di vita condiviso dai genitori: la casa familiare, il pediatra scelto insieme, il nido, la scuola dell’infanzia già individuata. I soggiorni dai nonni erano vacanze, seguite ogni volta dal rientro a casa. Il progetto di trasferirsi, deciso da una sola parte durante il conflitto, non sposta la competenza, e poche settimane prima del ricorso non bastano a radicarla altrove. Neppure le accuse di violenza, contestate dal marito, incidono su questo punto: andranno valutate nel merito. Il ricorso è respinto e la madre paga 2.500 euro di spese, oltre al doppio del contributo unificato.

Che cosa fare. Quando la famiglia vive tra due luoghi, conviene che le scelte comuni su residenza, pediatra e scuola risultino per iscritto: è su queste che il giudice misura il centro di vita del figlio. Chi intende trasferirsi con il minore deve ottenere prima il consenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del giudice. Nel ricorso la competenza va argomentata con fatti qualitativi, non con il conteggio dei giorni. Le ragioni della crisi e gli eventuali episodi di violenza vanno fatti valere davanti al giudice competente. La prevenzione migliore è un accordo scritto tra i genitori su dove crescerà il figlio.



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